Le domande sul CCL ci possono essere inoltrate per mail.
Il datore di lavoro riscuote (mediante detrazione dal salario) dai collaboratori un contributo CCL di Fr. 20.– mensili per un grado di occupazione di 50% o più e di Fr. 10.– per un’occupazione inferiore al 50% risp. 2 franchi per gli apprendisti a favore del fondo paritetico. I contributi CCL devono essere detratti dallo stipendio solo per quei mesi in cui i collaboratori sono stati impiegati per almeno 15 giorni di calendario (questa regola si applica in linea di principio solo ai mesi incompleti di entrata e di uscita).
I datori di lavoro devono versare alla Commissione Paritetica un contributo mensile di 5 franchi per dipendente (compresi gli apprendisti). Il contributo del datore di lavoro è limitato a un massimo di 3’200 franchi per anno e per datore di lavoro.
Per i datori di lavoro iscritti a un’associazione di datori di lavoro del settore dei contact e call center (callnet.ch/contactswiss), il contributo del datore di lavoro è coperto dalla quota associativa.
Durante il congedo non retribuito, non sussiste l'obbligo di versare i contributi per i mesi di calendario che vengono presi come congedo non retribuito nel loro complesso.
Se un dipendente prende un congedo non retribuito in un mese che non dura un mese intero, è esente dall'obbligo di versare i contributi solo se, oltre al numero di giorni di congedo non retribuito presi, rimangono meno di 15 giorni di calendario.
Esempi:
Decisione CP del 03.12.2024
di versare i contributi CCL rimane in vigore durante l'assenza per malattia o infortunio.
Decisione CP del 03.12.2024
I dipendenti che percepiscono uno stipendio mensile e quelli che percepiscono una retribuzione oraria sono comunque tenuti a versare i contributi CCL durante le ferie.
Decisione CP del 03.12.2024
Qualora non sia possibile un'attuazione tecnica precisa al giorno, vale quanto segue:
Se il rapporto di lavoro inizia tra il 1° ed il 15° giorno del mese, l’aumento del livello salariale si applica con effetto dal primo giorno del mese.
Se il rapporto di lavoro inizia tra il 16° ed il 31° giorno del mese, l’aumento del livello salariale si applica con effetto dal primo giorno del mese successivo.
Esempi :
Decisione CP 12.03.2020
Per quanto riguarda gli anni di servizio nella stessa azienda, che sono determinanti per l'inquadramento nella tabella degli stipendi, devono essere presi in considerazione gli incarichi passati nella stessa azienda, anche se ci sono diversi anni tra questi incarichi e l'incarico attuale.
Decisione CP del 03.12.2024
Ai lavoratori spetta il seguente diritto annuale alle vacanze:
Qualora non sia possibile un'attuazione tecnica precisa al giorno, vale quanto segue:
Se il rapporto di lavoro inizia tra il 16° e il 31° giorno del mese, l’aumento delle vacanze si applica con effetto dal primo giorno del mese successivo.
Decisione CP 12.03.2020
Decisione CP del 30.04.2024
L'articolo 5.20 riguardante i giorni di carenza si applica come segue:
Il primo giorno di carenza viene conteggiato a partire dal primo giorno di malattia, anche se un collaboratore o una collaboratrice ha parzialmente lavorato in quel giorno.
Esempio:
Un collaboratore / una collaboratrice va al lavoro lunedì mattina, ma si sente male e lavora solo due ore.